Com’è noto, la disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è particolarmente articolata e si fonda, in primis, sul disposto del D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81.
Un punto di svolta sulla tutela dei lavoratori lo ha indiscutibilmente fornito nell’anno 2007 l’inserimento dell’art. 25 septies all’interno del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, con il quale il legislatore ha previsto la sanzione dell’Ente qualora le persone che operano in nome e per conto dello stesso abbiano cagionato la morte ovvero una lesione personale con violazione delle norme antinfortunistiche.
Si tratta di una vera e propria novità: per la prima volta il legislatore prevede la responsabilità dell’Ente (la società) anche a fronte della commissione, da parte delle persone che operano in nome e per conto dello stesso, di un reato “colposo”, ovvero non intenzionale, quale l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose.
Questo presupposto ha con il tempo radicalmente modificato l’ottica del management rispetto alla propria responsabilità nel governo della società.
La stessa responsabilità penale è esclusa se la società dimostra:
- di avere adottato e efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- di aver nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
In ambito di salute e sicurezza il collegamento tra D.Lgs 81/08 e responsabilità dell’Ente si salda grazie alla previsione dell’art. 30 dello stesso D.Lgs 81/08.
Infatti, oltre ai requisiti sopra indicati, per perfezionare l’idonea esimente di responsabilità in materia di salute e sicurezza, la società è tenuta a creare un Sistema di organizzazione e gestione che garantisca l’adempimento degli obblighi normativi in merito ai seguenti aspetti:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate».
Qualora i suddetti Sistemi di gestione siano conformi alle Linee guida UNI-INAIL, ovvero certificati in base al British Standard OHSAS 18001:2007 (ora sostituito dalla norma ISO 45001:2018) si presumono rispondenti ai requisiti richiesti dal citato art. 30.
Ne consegue che l’art. 30 “impone” la realizzazione di un vero e proprio Sistema di gestione, ovvero di un insieme di ruoli, compiti e responsabilità, protocolli e procedure, diretti a conseguire l’obiettivo della massima sicurezza possibile nel luogo di lavoro.
La sfida è oggi questa, integrare con logica ed efficacia il Sistema di gestione sicurezza all’interno del Modello 231.
Ciò dovrà realizzarsi essenzialmente tramite:
- idonei risk assessment;
- la redazione di una dettagliata Parte Speciale del Modello 231;
- la redazione di protocolli di raccordo, che individuino anche i flussi informativi tra organi preposti alla gestione della sicurezza sul lavoro e Organismo di Vigilanza 231;
- la previsione di audit e verifiche periodiche.
In conclusione possiamo affermare che l’anno 2007 ha costituito il punto di non ritorno; la tutela della sicurezza sul lavoro è uscita dal proprio ambito ed è diventata parte essenziale della compliance aziendale.