Lo scorso 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti e il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il RENTRI
Dopo il fallimento del SISTRI, il nuovo Sistema sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’adozione del RENTRI permetterà di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei Formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei Registri cronologici di carico e scarico rifiuti, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
In particolare, il RENTRI consentirà di:
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
Il RENTRI sarà articolato in due Sezioni:
a) sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
b) sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
Soggetti obbligati ad iscriversi
Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Tempistiche di iscrizione
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati.
L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi, calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi
Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.