Nuovo accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Lo scorso 17 aprile è stato formalizzato il nuovo “Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza” tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’accordo rappresenta un’importante riforma attesa da oltre un decennio.
Di seguito, in sintesi, le principali innovazioni introdotte.
Unificazione e razionalizzazione normativa
L’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpo normativo per la formazione in materia di sicurezza.
Soggetti coinvolti
– lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;
– datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008);
– RSPP e ASPP (art. 32);
– Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);
– datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;
– soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);
– operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino” (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 73 e Accordo 2012).
Durata e contenuti minimi della formazione
Ogni percorso formativo è stato ridefinito nella durata e nei contenuti minimi, al fine di garantire omogeneità, personalizzazione in base al rischio dell’impresa e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
Progetto formativo
E’ prevista una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire: obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
Modalità per la didattica a distanza
Sono stabilite precise regole per la videoconferenza e la formazione e-learning.
In particolare, la videoconferenza sincrona è ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione.
l’e-learning è consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento, ad esclusione della figura del preposto, secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
Siamo sicuramente di fronte all’opportunità tanto attesa di dare una svolta al sistema formativo in materia di salute e sicurezza e, conseguentemente, di migliore la prevenzione dei lavoratori.