Condanna di un Preposto sicurezza per infortunio sul lavoro

La figura del Preposto sicurezza è da anni sotto la lente di ingrandimento della Corte di Cassazione.

Si tratta di una figura a cui ha dedicato attenzione anche il legislatore, apportando una sostanziale modifica all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati definiti gli obblighi a suo carico nella materia specifica. Con tale modifica  è stato aggiunto nel comma 1 il compito per lo stesso di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Con l’introduzione del successivo comma f-bis) nell’art. 19, allo stesso Preposto sicurezza è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.

Nel caso in esame il Preposto era stato ritenuto colpevole di avere cagionato, nella sua qualità di capocantiere, la morte di un lavoratore caduto da una altezza di circa 10 metri durante lo svolgimento dei lavori di rimozione di lastre di eternit poste sulla copertura di alcuni capannoni industriali, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché in violazione di norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. Ciò in conseguenza della riscontrata carenza di presidi di sicurezza contro la caduta dall’alto, sia di tipo collettivo che individuali e di aver fatto proseguire i lavori nelle condizioni indicate fino al verificarsi del sinistro, nonostante il giorno precedente fosse stato informato verbalmente dal Coordinatore sicurezza del cantiere della necessità di sospendere i lavori, stante appunto l’assenza nel cantiere di idonee misure di sicurezza contro la caduta dall’alto.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 novembre 2023, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’imputato e, nel rigettarlo, ha messo in evidenza che era stato accertato che al momento dei fatti, l’imputato ricopriva la qualifica di Preposto, espressamente assegnatagli dal POS (Piano Operativo Sicurezza), che aveva inoltre ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere, che disponeva di un’adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente, che era stato inquadrato nell’organigramma aziendale all’interno di un ufficio tecnico, che era il referente diretto degli operai, che prendevano da lui direttive sulle cose da fare, che aveva fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro e che era costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.