La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 17679 del 6 maggio 2024, ha affermato che non può considerarsi luogo di lavoro, ai fini dell’applicazione della disciplina antinfortunistica, quello in cui i pericoli connessi non siano “espressione di un rischio di tipo lavorativo”.
Ricordiamo che l’art. 62 del D.Lgs 81/08 definisce luogo di lavoro: “luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro“.
Nel caso specifico la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’applicazione dell’aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione ad un infortunio occorso al concorrente di una trasmissione televisiva a premi.
La Corte ha specificato che “Al fine di delineare la nozione di “luogo di lavoro”, occorre fare riferimento a un criterio di tipo funzionale e relazionale, in base al quale va qualificato come lavorativo un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi, quindi, un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa”.
Pertanto, nel caso deciso in sentenza, la caduta del concorrente non si è verificata all’interno di un ambiente lavorativo ma di un’area a finalità ludica, in quanto utilizzata esclusivamente per le prove da svolgere da parte dei concorrenti della trasmissione e non destinata all’attività dei lavoratori presenti nell’edificio.