Utilizzo impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro

La Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con Sentenza del 16 novembre 2023, ha confermato che “Non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 della Legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori),  quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti“.

La medesima Corte di Cassazione era giunta alla stessa conclusione con la precedente Sentenza della Sezione III, del 27 gennaio 2021.

Così come allora, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dalla titolare di un bar condannata dal Tribunale e ha annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di provenienza, giudicando la stessa lacunosa per essersi limitata a dare atto che, nel bar di cui l’imputata era titolare, erano stati installati un monitor e cinque telecamere, in difetto di espressa autorizzazione e per non avere invece precisato se nell’esercizio commerciale dalla stessa gestito prestassero servizio dei lavoratori subordinati e se l’impianto di videosorveglianza implicasse, in ogni caso, un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.