Quella del Preposto alla sicurezza è una figura prevista nell’organizzazione della sicurezza delle aziende fin dal 1955, con il D.P.R. n. 547, contenente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che, con l’introduzione delle Direttive europee e del conseguente D. Lgs. n. 626 nel 1994 e del successivo D. Lgs. n. 81 nel 2008, ha acquisito sempre maggiore importanza per il compito allo stesso affidato di vigilare e sovrintendere i lavoratori nonché di segnalare ai Datori di lavoro qualsiasi deficienza di mezzi, attrezzature o dispositivi di protezione individuali.
Anche a seguito di un picco di eventi infortunistici, il legislatore ha voluto ampliare i compiti assegnati alla figura del Preposto apportando delle modifiche all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardante gli obblighi posti a suo carico. Nel comma 1 di tale articolo è stato aggiunto il compito per lo stesso di “intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori“. Con l’introduzione poi nello stesso comma di una ulteriore lettera, la f-bis, è stato attribuito al preposto anche “il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro o comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate“.
Con la Sentenza n. 51459 del 28 dicembre 2023, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha ribadito l’ambito di responsabilità della figura del Preposto. Nel caso in esame, il capo squadra di una impresa subappaltatrice era stato condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile, quale preposto di fatto, dell’infortunio di un lavoratore rimasto colpito a un occhio da un chiodo schizzato da una muratura e che stava rimuovendo mediante una attrezzatura non idonea e per non essere intervenuto a sospendere quella operazione essendo il lavoratore privo degli occhiali di protezione. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza di condanna, basandolo essenzialmente sul fatto che l’ordine di effettuare l’operazione che causava l’infortunio era stato dato direttamente dal capo cantiere. La stessa Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna, sostenendo che, essendo presente sul posto, il Preposto avrebbe dovuto adottare una maggiore vigilanza sull’utilizzo da parte del lavoratore degli occhiali antinfortunistici e sarebbe dovuto intervenire a sospendere quella pericolosa operazione.
La citata Sentenza evidenzia che “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell’organigramma dell’azienda“.